Legge 112/2016 – “Dopo di Noi”
La Legge n. 112 del 22 giugno 2016, conosciuta come “Legge sul Dopo di Noi”, è una normativa fondamentale per la tutela delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, sia perché i genitori sono deceduti, sia perché non sono in grado di garantire un’adeguata assistenza.
La legge nasce per prevenire l’istituzionalizzazione delle persone con disabilità, promuovendo invece progetti di vita indipendente e percorsi personalizzati di autonomia e inclusione.
La legge si applica a persone che:
- siano in situazione di disabilità grave (come definita dall’art. 3, comma 3 della Legge 104/1992),
- non siano in grado di contare sul sostegno familiare, per assenza o incapacità dei genitori o per la prospettiva del venir meno degli stessi.
La Legge 112/2016 promuove:
- Il diritto alla scelta del luogo e delle modalità di vita.
- La graduale presa in carico della persona prima della scomparsa dei familiari.
- Il superamento dell’assistenzialismo in favore di una progettualità centrata sulla persona.
- L’attivazione di progetti individuali (ex art. 14 della Legge 328/2000) per favorire l’inclusione, l’autonomia e la qualità della vita.
La norma si articola attraverso una serie di misure di supporto:
1. Interventi e servizi pubblici
- Sostegno alla domiciliarità e abitare in autonomia (es. co-housing, appartamenti protetti).
- Servizi di accompagnamento verso l’autonomia.
- Progetti di vita individualizzati, costruiti su misura con il coinvolgimento della persona e della rete territoriale.
2. Fondo per il Dopo di Noi
È stato istituito un apposito Fondo Nazionale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, destinato a finanziare:
- Interventi innovativi di residenzialità.
- Percorsi educativi e di abilitazione all’autonomia.
- Azioni di supporto e protezione giuridica.
Le risorse vengono ripartite tra le Regioni che attuano la programmazione locale in collaborazione con i Comuni.
3. Misure patrimoniali e fiscali
La legge agevola:
- La costituzione di trust, vincoli di destinazione (art. 2645-ter c.c.) e fondi speciali per garantire beni e risorse al disabile.
- Le erogazioni liberali a favore di ONLUS e associazioni che si occupano della realizzazione di progetti Dopo di Noi.
- Detrazioni fiscali e agevolazioni per i soggetti che attivano tali strumenti, nel rispetto delle finalità della legge.
Nonostante le grandi potenzialità della Legge 112/2016, ci sono ancora alcune difficoltà che ne limitano l’efficacia. Una delle principali è la forte disomogeneità territoriale: l’attuazione concreta della legge dipende molto dalle singole Regioni e dai Comuni, e questo può creare disparità significative tra chi vive in territori più attrezzati e chi, invece, fatica a ottenere informazioni e servizi adeguati.
Un altro aspetto critico riguarda la lentezza nell’attivazione dei fondi e dei progetti individualizzati. In molti casi, le famiglie si trovano ad attendere a lungo prima di poter accedere a percorsi concreti di sostegno per i propri figli.
C'è poi una scarsa conoscenza degli strumenti giuridici e patrimoniali previsti dalla legge, come trust, fondi speciali o vincoli di destinazione. Questi strumenti sono spesso percepiti come complessi, e molte famiglie non sanno da dove cominciare per attivarli o valutarne l’efficacia.
Per questo, è fondamentale che le famiglie siano accompagnate da professionisti competenti, non solo dal punto di vista sociale e educativo, ma anche sotto il profilo tecnico e legale, affinché possano prendere decisioni consapevoli e costruire soluzioni realmente sostenibili per il futuro dei loro cari.
Normativa di riferimento e raccordi
- Legge 112/2016
- Legge 104/1992 (art. 3, comma 3 – disabilità grave)
- Legge 328/2000 (progetti individualizzati)
- DPCM 23 novembre 2016 (attuazione del Fondo Dopo di Noi)
- Codice Civile: art. 2645-ter (vincoli di destinazione) e norme sul trust (riconosciuti in Italia in virtù della Convenzione dell’Aia del 1985)
- Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia con Legge 18/2009
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